STATUTO
DI AZIONE GIOVANI
(approvato dalla Direzione Nazionale del 3 Settembre
da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale di A.N.)
Art. 78 dello Statuto
di A.N
Azione Giovani è l' organizzazione unica ed ufficiale dei giovani
che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale. La partecipazione
di O.G. alla vita interna del movimento è regolata dagli art. 21,29,32,35,38,41,45.
Adotta un regolamento interno per disciplinare la propria vita interna,
il quale, per la prima adozione e le successive proposte di modifica,
viene sottoposto alla ratifica del Presidente del Movimento che in tal
senso delibera, sentito l'Esecutivo Politico Nazionale.
PROPOSTA di MODIFICA
dell' ART. 49
Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: "i Presidenti dei Circoli…"
la frase: "e, laddove esistente, il Coordinatore comunale di A.G."
PROPOSTA di MODIFICA dell' ART. 50 Aggiungere al 1° capoverso: La
gestione amministrativa del capitolo di spesa relativo all' O.G. è
assicurata dal Segretario Nazionale Amministrativo giovanile, nominato
dal Presidente di O.G. Il Segretario Nazionale Amministrativo giovanile
si attiene al regolamento ed alle procedure previste dal Dipartimento
Amministrativo, e sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all' approvazione
del Segretario Nazionale Amministrativo del Movimento.
REGOLAMENTO INTERNO
CAPO 1 - FINALITA',
EMBLEMA E NORME DI ADESIONE
Art. 1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è l' organizzazione unica e ufficiale
dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale
e che si impegna a diffondere nelle nuove generazioni il movimento dell'identità
nazionale nella più vasta prospettiva europea, in coerente adesione
ai valori spirituali e tradizionali del nostro popolo. L' emblema di A.G.
è la fiaccola tricolore.
Art. 2 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni
compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici. Per i Dirigenti
Nazionali il limite di età è elevato a 32 anni. Il Presidente
Nazionale dura in carica ed è rieleggibile fino al compimento del
35° anno di età. Raggiunti i limiti di età la carica
non è più rinnovabile e l'avvicendamento deve avvenire,
al più tardi, alla prima scadenza statutaria utile. Tali cariche
esecutive possono essere ricoperte solo dagli iscritti di A.N.
CAPO II - GLI ORGANI
POLITICI
Art. 3 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno
10 membri riuniti per affinità territoriale, ambientale o tematica.
Il Presidente di un Circolo di A.G. costituito nell'ambito di un Circolo
di A.N., fa parte di diritto del direttivo del Circolo.
Art. 4 (Coordinatori provinciali
o territoriali)
I Circoli sono federati nei corrispondenti coordinamenti provinciali di
A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale
di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N. Ne fa altresì
parte il Presidente Provinciale universitario in quanto iscritto nel coordinamento.
Il Presidente Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo
Provinciale composto da non più di quindici e non meno di cinque
membri, tra i quali obbligatoriamente il responsabile universitario nel
caso di territori con presenza di Atenei o facoltà distaccate.
La ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente Nazionale,
e si dà per acquisita in mancanza di comunicazione avverse dopo
30 gg dall'invio della richiesta. Il Presidente Provinciale, nell'ambito
del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà esecutiva
e autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria competenza.
Il Presidente Provinciale dura in carica due anni e viene eletto dall'
Assemblea degli iscritti. Nomina, sentito il parere degli iscritti, i
Presidenti dei Circoli, ad eccezione dei Circoli di studenti universitari
così come previsto nel successivo art. 10. Raccoglie il tesseramento
annuale e le relative quote di adesione, curandone l'inoltro alla Direzione
Nazionale. Può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento,
negare la ratifica dell'adesione nei casi in cui ritenga opportuno adottare
tale provvedimento. In tal caso, curerà comunque l'inoltro delle
domande in sospeso, sulle quali deciderà la Direzione Nazionale.
Art. 5 (Coordinatori Regionali)
Nell'ambito di una stessa Regione è costituito il Coordinatore
Regionale, con funzioni di collegamento, coordinamento e di verifica dell'attuazione
degli indirizzi politici determinati dalla Direzione Nazionale. Il Coordinatore
riferisce periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinatore
Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale, costituita dai Presidenti
Provinciali, dai Dirigenti Nazionali iscritti nella Regione, e dai Presidenti
Provinciali universitari oltre che dal Coordinatore uscente. La Direzione
Nazionale può deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
al voto la costituzione di un Coordinatore Regionale tra più province,
facenti o no parte della stessa Regione, al fine di soddisfare esigenze
particolari di rodine organizzativo.
Art. 6 (Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli indirizzi
politici generali nell'ambito dei deliberati dell'Assemblea Nazionale,
esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza
dei 2/3 degli aventi diritto al voto le modifiche al presente regolamento.
E' costituita da trenta membri eletti dall'Assemblea Nazionale, da quindici
membri del Consiglio Universitario Nazionale, dei quali 10 eletti e 5
nominati dal Presidente Universitario e da non più di quindici
membri nominati dal Presidente Nazionale. Si articola al suo interno in
Dipartimenti in misura non superiore a quattordici, che corrispondono
ad unità organizzative o ad aree progettuali e di intervento politico,
culturale e sociale. I Dipartimenti sono diretti da Dirigenti Nazionali,
salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale.
Un Dipartimento può, al fine di meglio approfondire e diffondere
le strategie e le tematiche che gli sono proprie, promuovere previa autorizzazione
del Presidente Nazionale la convocazione di un'assemblea nazionale tematica,
aperta a tutti i dirigenti e i militanti impegnati nel campo specifico
in questione, e alle eventuali associazioni esterne al Movimento.
Art. 7 (Esecutivo Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale è composto dai responsabili dei Dipartimenti,
fino ad un massimo di quindici compreso il Presidente Nazionale. Ne fa
parte di diritto il Presidente Nazionale universitario che coordina il
Dipartimento Università. E' l'organo deliberativo di A.G., coadiuva
il Presidente Nazionale nell'opera di conduzione del movimento giovanile,
esercita le facoltà e le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento
Interno.
Art. 8 (Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto ogni due anni dall'Assemblea Nazionale,
rappresenta in ogni sede politicamente e giuridicamente le finalità
e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo e la Direzione
Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi incarichi
e fino a quindici Dirigenti Nazionali così come previsto dall'articolo
6. Può convocare per particolari necessità i Coordinatori
Regionali unitamente alla Direzione Nazionale. Può, per gravi e
giustificati motivi, commissariare un Presidente Provinciale o un Coordinatore
Regionale, fissando contestualmente nel termine di 3 mesi la data dell'assemblea
elettiva per la ripresa della regolare attività. I Reggenti non
hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive, alle quali partecipano
con sola facoltà di parola. Le proposte di commissariamento vengono
esaminate dall'Esecutivo Nazionale. Delibera, di concerto con la Direzione
Nazionale, sui ricorsi concernenti il tesseramento. Il Presidente Nazionale
di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale
di A.N., qualora questi ravvisi gli estremi per adottare simile provvedimento.
Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente di A.N.
dai due terzi della Direzione Nazionale.
Art. 9 (Assemblea Nazionale)
L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo di O.G., elegge il Presidente
Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed esprime le linee politiche
fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati di diritto dell'Assemblea Nazionale:
- il Presidente Nazionale uscente;
- i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg); - i Coordinatori
Regionali eletti; - i Presidenti Provinciali eletti;
- i Presidenti Provinciali
universitari eletti; Sono delegati elettivi:
- i delegati eletti nelle assemblee
provinciali in maniera proporzionale ai votanti delle relative assemblee.
Il Presidente viene eletto
con la maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione; in caso di
mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, si dà luogo
al ballottaggio tra i primi due. I Dirigenti Nazionali vengono eletti
in base a liste di candidati collegati ad un candidato alla Presidenza,
con ripartizione proporzionale dei seggi. La Direzione Nazionale è
delegata ad adottare il regolamento delle Assemblee in sintonia con le
indicazioni esposte nel presente Regolamento Interno.
CAPO III - ASSOCIAZIONI
E SIGLE "PARALLELE" O "DI AREA"
Art. 10 (Università)
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi prevalentemente
alla politica universitaria, si costituiscono in appositi Circoli di Ateneo,
uniche strutture di A.G. deputate a svolgere attività all'interno
dell'Università. Il Presidente di Ateneo viene eletto ogni due
anni dagli iscritti al medesimo Circolo. Analogamente, gli iscritti ai
Circoli di più Atenei ricadenti nello stesso Coordinamento Provinciale,
eleggono il Presidente Provinciale Universitario. Nel caso di province
dove esiste un unico Ateneo la carica di Presidente di Ateneo coincide
con quella di Presidente Provinciale universitario. Il Presidente Provinciale
universitario è eletto dagli iscritti ai Circoli di Ateneo. A livello
di Ateneo e, dove necessario, il Presidente nomina un Direttivo universitario.
Il presidente di Ateneo o, se esiste, Provinciale, nomina un direttivo
universitario composto fino ad un massimo di 8 membri, fa parte di diritto
del Direttivo del Coordinamento Provinciale di A.G., nella qualità
di Vice-Presidente, tranne nel caso di facoltà distaccate. I Presidenti
di Ateneo, i Presidenti Provinciali Universitari, i delegati eletti nelle
Assemblee Provinciali, i Dirigenti Nazionali Universitari, i Dirigenti
Nazionali di A.G. iscritti all'Università costituiscono l'Assemblea
Nazionale Universitaria, che elegge il Presidente Nazionale Universitario
e i dieci membri elettivi del C.U.N. In caso di gravi conflitti tra il
Presidente Provinciale di A.G. e il Presidente Universitario, decide il
Presidente Nazionale di A.G. sentito il Presidente Nazionale Universitario.
Per poter meglio intervenire nella realtà universitaria, il Dipartimento
Università è autorizzato ad adottare una sigla ed un simbolo
proprio, da utilizzare nelle attività esterne, nella presentazione
delle liste elettorali, ecc. Il Presidente Nazionale Universitario è
di diritto Vice-Presidente Nazionale Vicario di A.G. Il Presidente Nazionale
Universitario può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente
Nazionale di A.G. per gravi motivi, in accordo con il Presidente Nazionale
di A.N.
Art. 11
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di associazioni
parallele o di area qualora ne ravvisi l'opportunità, per creare
strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e specifici.
In tal caso devono essere chiaramente indicate le competenze attribuite,
i margini di autonomia organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.
CAPO IV - INCOMPATIBILITA'
Art. 12
La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella
di Presidente Provinciale. Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga
eletto Coordinatore Regionale deve essere convocata l'Assemblea entro
3 mesi. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con
quella di Presidente Provinciale Universitario.
NORMA TRANSITORIA
In via transitoria il Presidente degli Universitari è nominato
dal Presidente di A.G. che provvede entro sei mesi a convocare l'assemblea
Nazionale Universitaria. Sono altresì prorogate tutte le cariche
dei segretari provinciali e regionali del FdG e dei responsabili dei gruppi
di Ateneo che saranno rinnovate entro sei mesi con le relative assemblee.
|